Denuncia di taglio del bosco

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La denuncia informatizzata di taglio del bosco

La procedura informatizzata di taglio del bosco permette ai cittadini e alle imprese di presentare la denuncia di taglio del bosco via Internet, presentandosi presso un qualsiasi centro abilitato con un documento, il codice fiscale e i dati catastali del bosco da tagliare.

La denuncia di taglio bosco ha lo scopo di informare gli Enti incaricati del controllo che è in corso una utilizzazione forestale.

La Regione Lombardia ha rinnovato la procedura informatizzata per permettere con un’unica procedura georeferenziata sia la presentazione informatica delle denuncia di taglio bosco valida per tutta la regione, sia la denuncia di fili a sbalzo e gru a cavo.

Una modifica del Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale (art. 59 comma 7) ha uniformato l’iter autorizzativo per fili a sbalzo e gru a cavo a quello della denuncia di taglio, che attraverso la compilazione di quest’ultima permette di denunciare o autorizzare questi sistemi di esbosco.

Requisiti per compilare la denuncia

Per compilare la denuncia è necessario presentarsi con:

  • la tua carta regionale dei servizi (CRS) (facoltativo)
  • i dati dell’esecutore del taglio
  • i dati catastali (n° di foglio e mappale) del bosco da tagliare
  • l’elenco delle specie arboree da tagliare
  • la superficie del bosco interessata dal taglio
  • una cartina che indichi la zona di taglio
  • massa legnosa (in metri cubi) da tagliare per i boschi d’alto fusto e se disponibile massa legnosa (in quintali) da tagliare per i boschi cedui
  • un allegato tecnico se il taglio supera i 2 ettari
  • la localizzazione di eventuali impianti a fune

Eventuali allegati tecnici (previsti dal r.r. 5/2007) vanno inseriti subito in formato pdf firmati digitalmente dal professionista che li ha redatti. Tali allegati sono necessari nei seguenti casi:

  1. la relazione di taglio per tutti i tagli in boschi compresi in piano di assestamento forestale (PAF);
  2. il progetto di taglio per tagli (esclusi quelli in aree soggette a PAF) superiori a:
    - 6 ettari qualora l’esecutore delle attività selvicolturali sia un’impresa boschiva iscritta all’albo regionale;
    - 2 ettari negli altri casi.

Soggetti con diritto di abilitazione alle denunce

Oltre alla Regione, agli Enti forestali, a ERSAF ed al Corpo Forestale dello Stato, possono chiedere di essere abilitati all’inserimento delle denunce attraverso la procedura informatizzata, per se stessi o per terzi:

  • Comuni
  • Enti gestori di siti Natura 2000
  • Parchi locali di interesse sovra-comunale
  • Centri di Assistenza Agricola CAA
  • Consorzi Forestali riconosciuti dalla regione
  • Imprese boschive iscritte all’Albo regionale art. 57 l.r. 31/2008
  • Polizia Locale e altri Organi con funzioni di vigilanza e di accertamento di cui all’art. 61 comma 1 della l.r. 31/2008
  • Dottori Agronomi e Dottori Forestali (iscritti all’Albo o dipendenti di enti pubblici)
  • Periti Agrari e Agrotecnici (iscritti all’Albo o dipendenti di enti pubblici)
  • Concessionari di pubblico servizio
  • Le GEV

Gli impianti a fune

Il profilo dell’impianto a fune necessario per l’esbosco (gru a cavo o filo a sbalzo) scala 1:500 o altra scala adeguata alla lunghezza dell’impianto di gru a cavo deve essere scansionato in formato PdF e caricato nell’applicativo. Nel profilo devono essere indicati:

  • tutti i sostegni
  • l’altezza dal suolo del vertice dei sostegni (AGL)
  • il franco verticale massimo delle fune di guardia (se prevista) o della fune portante scarica
  • la lunghezza della campata
  • il profilo longitudinale in scala

Possono poi essere aggiunte specifiche ritenute importanti, quali il diametro delle funi, la portata e le caratteristiche del motore. Questo elaborato deve essere firmato dal professionista abilitato.

Nei casi in cui l’impianto a fune si sviluppi completamente al di sotto delle chiome e quindi non costituisca un ostacolo alla navigazione aerea, il profilo dell’impianto può essere sostituito da un’autocertificazione attestante che l’impianto a fune stesso non costituisce un ostacolo alla navigazione aerea. Tale autocertificazione deve essere a firma del richiedente o del responsabile dell’impianto oppure del tecnico abilitato.

L’assenso dei proprietari dei fondi interessati all’installazione della sola gru a cavo (art. 73, comma 2, r.r. 5/2007), deve essere scansionato in formato PdF e caricato nell’applicativo. Nei casi previsti dalla legge, è possibile caricare un’autocertificazione con la quale il dichiarante certifica di aver ottenuto il consenso dei proprietari.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
30 novembre 2022

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